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Testo del Decreto |
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Regolamento recante norme per
l'individuazione delle misure di sicurezza minime per il trattamento
dei dati personali a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 31
dicembre 1996, n. 675
Visto l'articolo 87, comma
quinto, della Costituzione; EMANA CAPO I Art. 1 - Definizioni 1. Ai fini del presente
regolamento si applicano le definizioni elencate nell’articolo 1
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito denominata legge. Ai
medesimi fini si intendono per: CAPO II Sezione I Art. 2 - Individuazione degli incaricati 1. Salvo quanto previsto
dall’articolo 8, se il trattamento dei dati personali è effettuato
per fini diversi da quelli di cui all’articolo 3 della legge
mediante elaboratori non accessibili da altri elaboratori o terminali,
devono essere adottate, anteriormente all’inizio del trattamento, le
seguenti misure: Sezione II Art. 3 - Classificazione 1. Ai fini della presente
sezione gli elaboratori accessibili in rete impiegati nel trattamento
dei dati personali sono distinti in: Art. 4 - Codici identificativi e protezione degli elaboratori 1. Nel caso di trattamenti
effettuati con gli elaboratori di cui all’articolo 3, oltre a quanto
previsto dall’articolo 2 devono essere adottate le seguenti misure: 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non si applicano ai trattamenti dei dati personali di cui è consentita la diffusione. Art. 5 - Accesso ai dati particolari 1. Per il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge effettuato ai sensi dell’articolo 3, l’accesso per effettuare le operazioni di trattamento è determinato sulla base di autorizzazioni assegnate, singolarmente o per gruppi di lavoro, agli incaricati del trattamento o della manutenzione. Se il trattamento è effettuato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), sono oggetto di autorizzazione anche gli strumenti che possono essere utilizzati per l’interconnessione mediante reti disponibili al pubblico. 2. L’autorizzazione, se riferita agli strumenti, deve individuare i singoli elaboratori attraverso i quali è possibile accedere per effettuare operazioni di trattamento. 3. Le autorizzazioni all’accesso sono rilasciate e revocate dal titolare e, se designato, dal responsabile. Periodicamente, e comunque almeno una volta l’anno, è verificata la sussistenza delle condizioni per la loro conservazione. 4. L’autorizzazione all’accesso deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni di trattamento o di manutenzione. 5. La validità delle richieste di accesso ai dati personali è verificata prima di consentire l’accesso stesso. 6. Non è consentita l’utilizzazione di un medesimo codice identificativo personale per accedere contemporaneamente alla stessa applicazione da diverse stazioni di lavoro. 7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano al trattamento dei dati personali di cui è consentita la diffusione. Art. 6 - Documento programmatico sulla sicurezza 1. Nel caso di trattamento
dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge effettuato mediante
gli elaboratori indicati nell’articolo 3, comma 1, lettera b),
dev’essere predisposto e aggiornato, con cadenza annuale, un
documento programmatico sulla sicurezza dei dati per definire, sulla
base dell'analisi dei rischi, della distribuzione dei compiti e delle
responsabilità nell’ambito delle strutture preposte al trattamento
dei dati stessi: 2. L’efficacia delle misure di sicurezza adottate ai sensi del comma 1 dev’essere oggetto di controlli periodici, da eseguirsi con cadenza almeno annuale. Art. 7- Reimpiego dei supporti di memorizzazione 1. Nel caso di trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge effettuato con gli strumenti di cui all’articolo 3, i supporti già utilizzati per il trattamento possono essere riutilizzati qualora le informazioni precedentemente contenute non siano tecnicamente in alcun modo recuperabili, altrimenti devono essere distrutti. Sezione III Art. 8 - Parola chiave 1. Ai sensi dell’articolo 3 della legge, il trattamento per fini esclusivamente personali dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge, effettuato con elaboratori stabilmente accessibili da altri elaboratori, è soggetto solo all’obbligo di proteggere l’accesso ai dati o al sistema mediante l’utilizzo di una parola chiave, qualora i dati siano organizzati in banche di dati. CAPO III Art. 9 - Trattamento dei dati personali 1. Nel caso di trattamento
di dati personali per fini diversi da quelli dell'articolo 3 della
legge, effettuato con strumenti diversi da quelli previsti dal capo II,
sono osservate le seguenti modalità: 2. Nel caso di trattamento
di dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge, oltre a quanto
previsto nel comma 1, devono essere osservate le seguenti modalità: Art. 10 - Conservazione della documentazione relativa al trattamento 1. I supporti non informatici contenenti la riproduzione di informazioni relative al trattamento di dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge, devono essere conservati e custoditi con le modalità di cui all'articolo 9. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addí 28
luglio 1999 Visto, il Guardasigilli:
DILIBERTO
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